Nuovi obblighi di pubblicità per le società

Riferimenti normativi: Legge Comunitaria 2008 – art. 42 L. 88 del 07.07.2009

La Legge Comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la Legge 88 del 07 luglio 2009, con l’art. 42 modifica gli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile prevedendo alcuni obblighi di pubblicità per le società, oltre alle relative sanzioni in caso di inadempimento.

Nello specifico tutte le società (sia di persone che di capitali) hanno l’obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (es. atti, contratti, fatture, ricevute fiscali, lettere, comunicati, ordini, e-mail, fax…) le seguenti informazioni:

PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’
• La sede della società (indirizzo completo);
• L’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è stata iscritta la società ed il relativo numero di iscrizione (che coincide con il codice fiscale);
• L’eventuale indicazione di messa in liquidazione.

PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Oltre ai dati di cui sopra, le sole società di capitali hanno l’obbligo di indicare anche i seguenti dati:
• Il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
• Stato di unipersonalità (società con unico socio).
• Sito internet: le società di capitali hanno l’obbligo di indicare tali dati anche nel proprio sito internet.

SANZIONI
Le modifiche apportate all’art. 2630 del Codice Civile prevedono, per i trasgressori, pesanti sanzioni che verranno erogate dalle Camere di Commercio e vanno da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00.
Nelle società che adottano il Consiglio di Amministrazione, le sanzioni sono moltiplicate per il numero dei Consiglieri.


Fano, li 02 settembre 2009

festini fabrizio
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